Considerazioni a caldo sul lodo Conte
Fonte: Luca Longhi Avvocato in Napoli
A pochi minuti dalla pubblicazione del dispositivo del lodo arbitrale su Conte emesso dal TNAS e, riservandoci di esprimere successive considerazioni maggiormente argomentate quando saranno rese note le motivazioni, possiamo esprimere le seguenti riflessioni a caldo.
Come si aveva avuto modo di osservare all'esito del precedente grado di giudizio sulle pagine di questo sito (cfr. articolo 11 settembre 2012), la decisione impugnata risultava affetta da svariati profili di incoerenza sul piano giuridico-sistematico, anche in ordine all'applicazione di principi e valori di marca costituzionale che non ammettono compressioni nemmeno in riferimento all'ordinamento sportivo.
Era, pertanto, lecito attendersi un sostanziale ridimensionamento della squalifica di 10 mesi precedentemente decisa, anche in ragione dell'efficace attività svolta in questi mesi dal prestigioso collegio difensivo (Chiappero, Buongiorno, De Rensis) del tecnico bianconero.
Sul piano del merito, risulta parzialmente accolta la domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal sig. Antonio Conte, al quale viene inflitta la sanzione della squalifica sino all’8 dicembre 2012.
In altri termini, resta ferma l'omessa denuncia ex art. 7 CGS per il solo incontro Albinoleffe-Siena e trova applicazione una sanzione maggiormente coerente con la recente giurisprudenza sportiva (cfr. caso Mutti).
L'epilogo della vicenda, seppur tendenzialmente in linea con l'ipotesi di patteggiamento formulata in agosto, ha consentito almeno di fare un minimo di chiarezza su un caso che, diversamente, rischiava di apparire del tutto nebuloso.
Conte non è stato prosciolto, ma ha visto drasticamente ridursi i propri profili di responsabilità che sembravano inizialmente assumere contorni ben più gravi e, di conseguenza, la sanzione inflitta.