Lettera Federsupporter alla Procura Generale dello Sport presso il CONI su archiviazione inchiesta Tavecchio
Dalle “News “ FIGC del 25 agosto scorso si è appreso che “ Il Procuratore Federale, esaminati gli articoli di stampa, gli esposti presentati, i filmati acquisiti e la documentazione trasmessa dalla FIGC alla FIFA ed alla UEFA, ha disposto l’archiviazione avente ad oggetto: “ Frasi pronunciate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti durante l’Assemblea del 25 luglio 2014 ed in altre interviste ad organi di stampa”, perché non sono emersi fatti di rilievo disciplinare a carico del neo presidente della FIGC Carlo Tavecchio sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”.
La motivazione dell’archiviazione, così come sopra testualmente riportata, consiste nella mancata emersione di “ fatti di rilievo disciplinare sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”.
Ciò premesso, la scrivente espone quanto segue.
L’art. 47 ( Svolgimento delle indagini), comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, entrato in vigore il 12 giugno scorso, stabilisce che “ Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento di cui all’art. 44, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone, quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata”.
Il successivo art. 51 ( Attribuzioni della Procura generale dello sport), comma 6, prevede che “La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l’avocazione nei casi previsti dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell’azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione”.
Orbene, alla luce delle disposizioni richiamate, dandosi per scontato che il Procuratore federale presso la FIGC abbia comunicato entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione a codesta Procura Generale, non può ritenersi, ad avviso della scrivente, che la motivazione addotta a tale intendimento e, poi, alla determinazione dell’archiviazione sia stata e sia, neppure succintamente, motivata.
La motivazione, infatti, risulta del tutto carente e, comunque, assolutamente inidonea a mettere codesta Procura Generale nelle condizioni di poter esercitare le proprie attribuzioni ex art. 51, comma 6 .
Ciò, in particolare, sotto il profilo della conoscenza e valutazione delle circostanze, la cui gravità e concordanza, avrebbero potuto eventualmente far escludere la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione e di, come avvenuto, procedervi.
Affermare che “ non sono emersi fatti di rilievo disciplinare sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”è una classica e tipica petizione di principio: come a dire che “ è così perché è così”.
Che la motivazione sia succinta non consente, però, che essa lo sia al punto da non contenere, sebbene succintamente, l’esposizione di alcuna delle ragioni, secondo le quali, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i fatti non hanno rilievo disciplinare.
Peraltro, al di là del caso in oggetto, ove un intendimento di archiviazione e una determinazione di archiviazione da parte di Procuratori Federali fossero ritenuti sufficientemente motivati con la formula adottata nella fattispecie, ciò, a parere della scrivente, costituirebbe un precedente tale da sostanzialmente svuotare il ruolo e le prerogative che il nuovo Codice della Giustizia del CONI, ai sensi dell’art. 51, comma 6, attribuisce a codesta Procura Generale.
La formula adottata non consente alcuna conoscenza e valutazione di circostanze che potrebbero far escludere l’eventuale ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione e, a maggior ragione, di una determinazione di archiviazione.
Che, poi, nel caso in oggetto, tale archiviazione possa essere, almeno allo stato, irragionevole è reso palese dalla circostanza che è attualmente in corso, per i medesimi fatti, una inchiesta da parte della UEFA, donde ragionevolezza e prudenza avrebbero dovuto suggerire, allo scopo di evitare, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, eventuali, disdicevoli decisioni contrastanti, a livello europeo ed a livello nazionale, di attendere l’esito della suddetta inchiesta.
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi
Roma 27 agosto 2014
Note di commento all’archiviazione del “Caso Tavecchio”.
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
In unione con la lettera aperta in pari data alla Procura Generale dello Sport presso il CONI circa l’archiviazione del “Caso Tavecchio” disposta dal Procuratore federale presso la FIGC , si impongono le seguenti, amare Note di commento.
In precedenti segnalazioni, sia alla Procura federale sia alla Procura Generale presso il CONI, ed in precedenti Note , tutte consultabili sul sito www.federsupporter.it, erano state ampiamente e dettagliatamente esposte le ragioni per cui, ad avviso di Federsupporter, ma certamente non solo, sussistevano tutti i presupposti perché si giungesse, quantomeno, ad un deferimento del rag. Tavecchio per le parole dal medesimo pronunciate in occasione della presentazione della sua candidatura alla Presidenza federale, cui è stato, poi, eletto.
Ragioni oggi lapidariamente liquidate dalla Procura federale con la formuletta magica “ non sono emersi fatti di rilievo disciplinare sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”.
Nemmeno una parola sul perché i “ fatti” non sarebbero rilevanti sotto entrambi i profili indicati.
La realtà è che, come evidenziato nella lettera odierna alla Procura Generale dello Sport, la formula adottata non configura una motivazione, sebbene succinta, bensì una pura e semplice petizione di principio.
Né è illegittimo il sospetto che l’archiviazione sbrigativamente disposta sia o voglia essere una forzatura, una sorta di fatto compiuto, nei confronti dell’inchiesta attualmente in corso da parte della UEFA sui medesimi fatti.
Nel merito, può dedursi che sia stata accolta la tesi, secondo cui attribuire a giocatori stranieri di colore , inpersonificati tutti nell’immaginario “Optì Pobà”, la qualifica di “ mangiabanane”, dopo che il lancio di banane da parte di un tifoso su un campo di gioco era stato universalmente riconosciuto e stigmatizzato come un grave gesto discriminatorio, era ed è da ritenersi una pura e semplice, quanto disciplinarmente irrilevante, “ frase infelice”.
Laddove viene spontaneo chiedersi se le medesime o analoghe espressioni fossero state profferite da un tesserato o da un tifoso, quivis de populo, si sarebbe pervenuti alla medesima conclusione.
Con la differenza che, se a pronunciare quelle frasi è un esponente apicale di una Istituzione sportiva, ciò costituisce, caso mai, una circostanza aggravante e non, come qualcuno vorrebbe dare ad intende e come sembra essere stata, una esimente.
E, tanto per restare in tema di discriminazioni, questa volta per motivi di genere, bisognerà considerare pure “ disciplinarmente irrilevante sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo” che, quantomeno dal 2007 ad oggi, sia rimasta disattesa da parte della FIGC la norma statutaria ( art. 26, comma 1, dello Statuto federale), secondo cui, nel Consiglio della stessa FIGC, “ deve essere assicurata una equa rappresentanza di atlete” ( su 24 componenti del Consiglio non figura neppure una atleta) ?
E la “ sorpresa” annunciata dal Presidente del CONI, dr. Malagò ?
Viene, altresì, spontaneo chiedersi quale attendibilità e credibilità possano avere annunciate, proclamate e strombazzate iniziative ( a proposito, auguri alla Signora Fiona May!) contro il razzismo e, più in generale, contro ogni forma di discriminazione, da parte di una Federazione il cui massimo esponente ha usato quella “ frase infelice”, facendola del tutto franca.
Per giungere a questo risultato si sono tirate in ballo, strumentalmente, la vita e le opere del rag. Tavecchio, quando quello che si doveva giudicare e decidere non riguardava certamente né la sua vita né le sue opere, più o meno caritatevoli, bensì una particolare e specifica condotta, in sé e per sé considerata.
Non solo, ma si sono tirate anche in ballo le scuse dopo l’accaduto: quasi che lo scusarsi possa rappresentare una esimente e non, caso mai, soltanto una attenuante.
Il precedente creato è gravissimo e destabilizzante: mi chiedo e chiedo, infatti, con quale faccia si potrà in futuro, senza arrossire, sebbene qualcuno lo ipotizzi, sanzionare qualche ulteriore lancio di banane in campo, posto che l’espressione “ mangiabanane” deve assumersi come una mera “frase infelice” disciplinarmente irrilevante e come possa ritenersi sanzionabile qualche coro che faccia riferimento alle ormai mitiche banane o qualche striscione con al centro il simbolico frutto.
Per coerenza, auspico, a questo punto ed anche sulla base di quest’ultimo episodio, peraltro preceduto da analoghi episodi di dispregio delle regole e di autoassoluzione, che le future modifiche all’ordinamento calcistico vogliano cancellare da quest’ultimo qualsiasi, ormai del tutto patetico, riferimento a principi e doveri di correttezza, lealtà e probità e cancellino del tutto qualsiasi Codice etico di comportamento, nonché qualsiasi, residua norma posta a tutela dell’onorabilità e credibilità delle Istituzioni calcistiche.
Che al danno non si aggiunga, per lo meno, la beffa.
Avv. Massimo Rossetti