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Un avvocato tifoso granata presenta un'istanza contro il comportamento di Chiellini in Juve-Genoa

di Marina Beccuti

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

ISTANZA


        In relazione agli avvenimenti avvenuti in Torino lo scorso gennaio 2013 al termine dell’incontro di calcio Juventus – Genoa valevole per il campionato di calcio di serie A) con particolare riferimento ai fatti avvenuti sul terreno di gioco dopo la fine della partita che hanno visto coinvolto il tesserato alla FIGC Giorgio Chiellini per la società Juventus, lo scrivente che da tempo per ragioni professionali si è occupato dell’istituto del  D.A.S.P.O. previsto dall’art. 6 L. 401/1989 patrocinando numerosi assistiti  chiede di conoscere quali determinazioni sono state adottate nei confronti del suddetto sig. Chiellini
        Mi si perdoni l’atteggiamento un po’ civettuolo (dovuto forse anche alla fede calcistica per il Torino che mi ha reso nel tempo forse  troppo diffidente) ma in passato per vicende anche modeste molti clienti sono stati attinti dalla suddetta misura atipica di prevenzione;       
        Considerato quindi  che il sig. Chiellini quale privato cittadino prima e come tesserato alla FIGC poi al termine della gara dagli spalti in cui si trovava accedeva successivamente sul terreno di gioco per contestare l’operato del direttore di gara al quale, secondo le cronache giornalistiche e le immagini televisive, si rivolgeva con modi e frasi veementi tanto che il giudice sportivo l’ha squalificato per una giornata, con la motivazione inserita nel comunicato stampa della Lega di serie A: «Per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco senza autorizzazione, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara».
        Dunque se fosse  vero quanto riportato dai mass media  ovvero entrata sul terreno di gioco senza autorizzazione,  un comportamento aggressivo, culminato con la violenta contestazione all'arbitro Guida, che avrebbe anche indotto altri giocatori ad essere a loro volta violenti verso lo stesso direttore di gara, con in più, anche il pubblico che potrebbe essere stato indotto ad esibire un atteggiamento arrogante verso gli ufficiali di gara, tutto ciò sarebbe riconducibile nelle ipotesi previste dall’art. 6 L.401/1989 che disciplina il c.d. DASPO ed addirittura nella previsione di reato di cui all’art. 6bis della stessa legge.


Tanto premesso si chiede ove possibile di conoscere come il caso sia stato valutato e quali provvedimenti siano stati adottati per apprendere eventuali interpretazioni giuridiche utili nell’esercizio futuro della professione forense del sottoscritto per casistiche analoghe a quella in trattazione.


Con la Massima Osservanza
Cesena, 17 maggio 2013                                        

Avv. Riccardo Luzi


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