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Federsupporter, caos normativo. Intervenga il Presidente della Repubblica

di Marina Beccuti

Con un protocollo ministeriale del 2 maggio, pubblicato nella tarda mattinata del 3 successivo, sono state dettagliate le misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicate in Gazzetta Ufficiale ( n. 108) il 27 aprile scorso.

Tale documento avrebbe dovuto illustrare le «rilevanti novità» di quel DPCM ma, con un colpo di teatro, tipico del miglior Houdini, ecco che una semplice circolare interna, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, va a modificare una tassativa disposizione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Infatti, questa struttura interna al Ministero si è arrogata la competenza di «una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale» (?) consentendo che l’attività sportiva individuale dettagliatamente regolamentata, nei modi e nei soggetti, nell’art. 1, lettera g) fosse possibile «anche agli atleti professionisti e non di discipline non individuali…», lasciando il campo aperto alla ripresa degli allenamenti delle società di calcio.

Quanto sopra, anche in aperto contrasto con quanto specificatamente indicato dallo stesso Ministro dello Sport che aveva precisato come la disposizione ex art. 1 lettera g) fosse riferita unicamente «agli allenamenti per gli sport individuali» e, comunque, «non ad allenamenti individuali» (cfr. intervento in Rai 2 “ Che tempo che fa”) e che «per gli sport di squadra dovremo ancora attendere».

Per quanto riguarda gli abnormi effetti, giuridici prima ancora che politici di tale atto, rimando all’approfondita analisi tecnico-giuridica effettuata dall’Avv. Massimo Rossetti, su www.federsupporter.it, mi permetto di rilevare il caos normativo e regolamentare nel quale l’isterismo per la difesa di interessi particolari a scapito di quelli della collettività ci ha trascinato.

Così non posso che essere pienamente d’accordo sull’invocazione dell’Avv. Rossetti ad un «intervento urgente del Presidente della Repubblica il quale, nella veste di Supremo Garante dell’Unità Nazionale e del rispetto della Costituzione, al fine di riequilibrare il sistema istituzionale, possa e voglia, mediante atti ed esternazioni improntate alla persuasione morale, favorire il ripristino di una normale e corretta attività di Governo e legislativa, ad ogni livello».

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

Roma 4 maggio 2020

FEDERSUPPORTER

DPCM, Ordinanze regionali e sindacali, circolari, FAQ: un sistema costituzionale ed istituzionale impazzito

Mai come in questo momento il Paese ed i suoi cittadini stanno vivendo con sgomento una situazione che non è esagerato definire di impazzimento costituzionale ed istituzionale

La funzione legislativa è stata ed è, di fatto, sempre più surrogata dalla funzione amministrativa: quest’ultima caratterizzata da un sempre più acuto conflitto tra prerogative dello Stato e quelle delle Regioni e dei Comuni.

A ciò si aggiungono interpretazioni e modifiche in itinere di provvedimenti amministrativi, mediante l’uso di strumenti del tutto inopportuni e giuridicamente inidonei allo scopo.

Ciò, con interferenze, tra loro, di Organi di Governo con diverse competenze.

Il tutto ha una sua matrice principale in quella che si può qualificare come una sorta di “ peccato originale”.

Vale a dire l’aver voluto, e continuare a volere, disciplinare quello che concerne la pandemia con il ricorso, anziché a provvedimenti legislativi, quali i decreti legge, a provvedimenti amministrativi, quali i DPCM.

Laddove, tale disciplina non scaturisce da una fonte di rango primario (la legge), nel rispetto dei principi di legalità e tassatività, soprattutto, per quanto riguarda materie, quale la tutela della salute, coperte da riserva costituzionale, bensì scaturisce da fonti di rango secondario.

Fonti che, essendo la tutela della salute oggetto di potestà legislativa e amministrativa concorrente Stato/Regioni, si prestano a confliggere tra loro, essendo spesso labile ed incerto il margine entro cui l’intervento dello Stato e quello delle Regioni può essere considerato invasivo oppure no, rispettivamente, delle potestà dell’uno o delle altre.

In specie, laddove non viene neppure espressamente ed esplicitamente dichiarato se i DPCM sono espressione del potere dello Stato, sussidiario e sostitutivo, di quello delle Regioni, onde assicurare l’unità ,l’unitarietà, l’uniformità di disciplina a livello nazionale ai sensi degli artt. 118 e 120 Costituzione.

Aggiungasi che le Ordinanze regionali possono, a propria volta, entrare in conflitto con la potestà amministrativa dei Comuni, posto che il richiamato art. 118, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, prevede che i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica vanno attribuiti alla struttura più vicina alla cittadinanza, consentendo, però, alle strutture amministrative superiori di esercitare le funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte adeguatamente delle strutture più prossime ai cittadini.

Anche in questo caso, come in quello di confini tra potestà dello Stato e delle Regioni, i confini sono, spesso, molto labili e difficili da determinare.

Né finisce qui. Si deve, inoltre, tener presente che i DPCM sono provvedimenti monocratici, poiché il Presidente del Consiglio dei Ministri è un organo diverso e distinto dal Consiglio che presiede e dai singoli Ministri, nei confronti dei quali non ha supremazia gerarchica, bensì funzioni di coordinamento e di indirizzo .

DPCM che, ora, vengono addirittura sostanzialmente modificati da successivi atti ministeriali, come avvenuto ieri, 2 maggio, con un atto pubblicato in data odierna, che reca la firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, con il quale, in deroga e contrariamente a disposizioni di un precedente DPCM (26 aprile 2020), si stabilisce che, a decorrere dal 4 maggio prossimo, i calciatori potranno allenarsi individualmente a porte chiuse nei centri sportivi delle società di appartenenza.

Un atto questo che lascia a dir poco interdetti, sia in quanto invasivo di competenze di altri Ministeri, segnatamente di quello della Salute, al quale l’atto è meramente indirizzato per conoscenza, sia, ma, soprattutto, in quanto non si tratta di un Decreto ministeriale non recante la firma del Ministro .

Un atto, quindi, che giuridicamente può assumere al massimo natura e valore di circolare interna del Ministero, vincolante solamente i soggetti appartenenti a quella amministrazione subordinati gerarchicamente all’autorità che lo ha emesso, ma non vincolanti per i terzi estranei quali i cittadini né per i giudici.

Pertanto, i suddetti terzi estranei non sono tenuti all’osservanza di quell’atto, mentre sono tenuti all’osservanza dei DPCM.

Cosa che, a prescindere dall’importanza e dalle conseguenze politiche di un atto di un Ministro, anzi del suo Capo di Gabinetto, che smentisce un precedente atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assume particolare rilievo sul piano della rischiosità penale in cui potrebbero incorrere, qualora a seguito della ripresa degli allenamenti si verificassero contagi, i responsabili delle società che avessero fatto sicuro affidamento su quell’atto.

A tale proposito, come ho già evidenziato in altre Note precedenti ( cfr. www.federsupporter.it), ammesso anche che un atto del genere fosse idoneo a conferire un diritto, ebbene ,anche in questa ipotesi, potrebbe) non ricorrere la scriminante del reato ex art. 51 Codice Penale.

Ciò , poiché tale scriminante non può essere invocata se l’esercizio del diritto soccombe a valori costituzionali, tra cui primeggiano fra tutti i diritti inerenti alla tutela della salute ed all’integrità psico-fisica individuale e collettiva.

A maggior ragione, poi, se gli allenamenti in questione riprendessero senza che sia stato ancora approvato ed entrato in vigore un protocollo di prevenzione medico-scientifico definito a livello nazionale.

Da ultimo, a completare un quadro, già gravemente confuso contraddittorio e che non può che generare una pressochè totale incertezza del diritto, si procede a formulare interpretazioni o addirittura vere e proprie modifiche dei DPCM, mediante le così dette FAQ (risposte a domande frequenti). FAQ assolutamente inaffidabili, non avendo neppure natura di semplici circolari, bensì analogo valore giuridico a quello delle risposte contenute nelle rubriche “ lettere al direttore”.

A questo punto, è - sarebbe - necessario un intervento urgente del Presidente della Repubblica il quale, nella veste di Supremo Garante dell’Unità Nazionale e del rispetto della Costituzione, al fine di riequilibrare il sistema istituzionale, possa e voglia, mediante atti ed esternazioni improntate alla persuasione morale, favorire il ripristino di una normale e corretta attività di Governo e legislativa, ad ogni livello.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter