Federsupporter, l'attività degli Agenti dei calciatori è conforme alla normativa sul mercato del lavoro?
Fonte: Marco Liguori per Federsupporter
Federsupporter ha spedito oggi una lettera al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiedendo un’attività di controllo sugli Agenti di calciatori. In particolare, si legge nella lettera, Federsupporter chiede se «vi siano tutti i presupposti e gli elementi affinchè codesto Ministero, per il tramite della Direzione in indirizzo, ai sensi dei poteri-doveri istituzionali di competenza, voglia attivarsi per controllare se l’attività svolta dai suddetti Agenti e se le norme sportive che la regolano siano conformi alla normativa generale in materia di occupazione e del mercato del lavoro e, nell’ipotesi negativa, di voler adottare tutte le misure e tutti gli interventi del caso».
Nella missiva Federsupporter lancia anche una proposta al Ministero del Lavoro di promuovere «la presentazione e l’approvazione di una normativa ad hoc che, con i necessari ed opportuni adattamenti alla specificità e peculiarità del lavoro professionistico sportivo» rendendo conforme alla disciplina ordinaria la regolamentazione dell’attività degli Agenti di calciatori.
Si allega in calce copia della lettera al Ministero.
Per informazioni e contatti
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
email marco.liguori@federsupporter.it
http://www.federsupporter.it
Roma 18.10.2012
Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
Fax. 06 46837908
Oggetto: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: attività di intermediazione svolta dagli Agenti di calciatori.
La scrivente Associazione, Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori e quali piccoli azionisti di società sportive, espone e chiede quanto segue.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 23.03.1981, n. 91, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, le prestazioni dei calciatori costituiscono oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Pertanto, a tali rapporti si applica la disciplina di cui al Titolo II “ Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro” del Decreto Legislativo 10.09.2003, n.276, in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
Nessuna eccettuazione dalla suddetta disciplina è prevista né dalla legge n.91/1981 né dal Decr.Lgs. n.276/2003.
Peraltro, l’art. 85 del suddetto Decreto abroga espressamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il Decreto stesso.
Né la specialità del rapporto di lavoro subordinato sportivo esclude l’applicabilità allo stesso della normativa di carattere generale prevista per il lavoro subordinato, non espressamente esclusa dalla normativa di carattere speciale ( legge n.91/1981) e con essa compatibile ( cfr.Matteo Dell’Olio “Lavoro sportivo e diritto del lavoro” in Rivista di Diritto del Lavoro, 1988, I pag. 323).
Anzi, come si dirà in seguito, il rispetto della normativa di carattere generale in materia di occupazione è specificamente salvaguardato dal Regolamento Fifa degli Agenti dei calciatori, cui si deve uniformare l’analogo Regolamento FIGC.
Il Decreto Legislativo n.276/2003, nell’ambito dell’art. 2 (“Definizioni”), stabilisce che “ per intermediazione” deve intendersi l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva, tra l’altro, della previsione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Si stabilisce, inoltre, che per “ ricerca e selezione del personale” deve intendersi l’attività di consulenza finalizzata alla soluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima.
Il vigente Regolamento Agenti di calciatori della FIGC, che recepisce i contenuti di analogo Regolamento della FIFA con obbligo di uniformarsi ad essi, prevede, all’art. 3, che l’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio, al fine della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero cura e promuove i rapporti tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.
L’Agente, altresì, assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata curando le trattative per eventuali rinnovi di contratto.
Il Regolamento FIGC, in forza di clausola di ricezione delle norme del Regolamento FIFA, prevede espressamente che esso non esonera dall’obbligo di adempiere alla legislazione nazionale applicabile nel territorio della Federazione, “ con particolare riferimento alle leggi in materia occupazionale”.
Ne consegue che la disciplina del mercato del lavoro dei calciatori professionisti, non solo ricade sotto la normativa generale di tale mercato ex Decreto Legislativo n. 276/2003, in forza di quest’ultimo, ma anche in forza di quanto previsto dall’ordinamento sportivo che, come si è appena visto, fa obbligo, relativamente all’attività svolta dagli Agenti dei calciatori, di osservare la legislazione nazionale in materia occupazionale.
Tutto ciò premesso e considerato, l’attuale Regolamento FIGC non si attiene a tale obbligo, poiché, dall’esame delle disposizioni in esso contenute, risulta evidente che dette disposizioni, non solo non sono conformi, bensì sono in netto contrasto con la normativa generale nazionale in materia di occupazione.
E’ sufficiente, a questo proposito, rilevare come, mentre tale normativa vieta a persone fisiche di esercitare l’attività di intermediazione e di ricerca del personale, il Regolamento FIGC prevede esattamente l’opposto, per tacere, poi, della pressoché totale assenza in tale regolamento dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla suddetta normativa per svolgere l’attività in questione.
Aggiungasi che tale attività degli Agenti, sia nei rapporti con i calciatori sia nei rapporti con le società, si è venuta a trovare, sempre di più, coinvolta, non solo in procedimenti disciplinari sportivi ( nel febbraio 2012 sono stati sottoposti a detti procedimenti, finiti quasi tutti con condanne, totali o parziali, per plurime violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti, ben 8 Società di Serie A, 5 di Serie B, 15 Dirigenti e 10 calciatori, tra Serie A e B, nonché 25 Agenti), ma anche in indagini promosse da numerose Procure della Repubblica ( Piacenza, Cremona,Napoli, Bari, Roma ) per l’accertamento di eventuali reati tributari e per il reato di riciclaggio.
D’altronde, in precedenza, già Commissioni Tributarie e la stessa Corte di Cassazione ( ved. in particolare la sentenza n. 4937, Sez. Tributaria, dell’11 novembre 2009, depositata il 26 febbraio 2010), avevano accertato rilevanti fenomeni di evasione ed elusione fiscale cui certe modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione e ricerca di calciatori svolta da Agenti si erano prestate ( nella citata sentenza si parla di “ complessi meccanismi simulatori e interpositivi” ) .
Non v’è dubbio, quindi, almeno ad avviso della scrivente Associazione, che vi siano tutti i presupposti e gli elementi affinchè codesto Ministero, per il tramite della Direzione in indirizzo, ai sensi dei poteri-doveri istituzionali di competenza, voglia attivarsi per controllare se l’attività svolta dai suddetti Agenti e se le norme sportive che la regolano siano conformi alla normativa generale in materia di occupazione e del mercato del lavoro e, nell’ipotesi negativa, di voler adottare tutte le misure e tutti gli interventi del caso.
Al riguardo, la scrivente Associazione ritiene e propone che, su iniziativa di codesto Ministero, si promuova la presentazione e l’approvazione di una normativa ad hoc che, con i necessari ed opportuni adattamenti alla specificità e peculiarità del lavoro professionistico sportivo, renda conforme alla disciplina ordinaria la regolamentazione dell’attività degli Agenti di calciatori, rendendola così, come non appare essere oggi, pienamente in linea con tale disciplina e rendendola, perciò, del tutto legale e lecita.
Quanto sopra anche onde eliminare “ zone franche” e “ zone grigie” che si prestano a consentire e favorire quei “ complessi meccanismi simulatori e interpositivi” cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione e che finiscono per danneggiare e svantaggiare quegli Agenti che svolgono e vogliono svolgere la loro professione nel pieno rispetto delle regole, ordinarie e sportive.
Nel ringraziare per l’attenzione e nel restare a disposizione per ogni eventuale forma di collaborazione e supporto ritenuta utile da codesto Ministero, nonché in attesa di gradito riscontro, nel frattempo, si porgono distinti saluti.
Il Presidente Dr. Alfredo Parisi