Federsupporter, la competenza del Collegio di Garanzia e la sentenza Juventus-Napoli
Il Presidente della FIGC, Gravina, in una sua intervista con riferimento alla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI relativamente alla partita Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020 (cfr. www.federsupporter“ La sentenza Juventus-Napoli”, 13 gennaio 2021), ha contestato al suddetto Collegio di essere entrato nel merito della vicenda, essendo, invece, un Giudice di legittimità.
Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, cui TUTTE le Federazioni Sportive Nazionali devono conformarsi, prevede che tutte le decisioni emesse dagli Organi di giustizia federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle comportanti l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a € 10.000, sono impugnabili mediante ricorso al Collegio.
Il ricorso è ammesso, esclusivamente, per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Tale disposizione è del tutto conforme a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, al quale il processo sportivo, così come espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, gli Organi di Giustizia Sportiva devono conformare la propria attività.
Codice di Procedura Civile secondo cui le sentenze pronunciate in grado di appello sono impugnabili in Cassazione per, tra l’altro, violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ciò premesso, basta leggere le motivazioni della sentenza in oggetto per rendersi conto che quest’ultima, contrariamente a quanto asserito dal Presidente della FIGC, si è scrupolosamente attenuta alla propria competenza.
Dalle predette motivazioni, infatti, emerge chiaramente come il Collegio abbia annullato la decisione impugnata proprio per violazione di norme di diritto e per insufficiente e contraddittoria ricostruzione di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Aggiungasi che il Collegio di Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che si procede ad annullamento senza rinvio, quando, come nella fattispecie, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Piuttosto, il Presidente della FIGC non dice nulla e non spiega perché la stessa FIGC ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dinanzi al Collegio, ove avrebbe potuto sostenere le proprie ragioni e controbattere quelle dei ricorrenti.
Mancata costituzione che può presumersi dovuta o a scarso interesse all’esito del giudizio o a scarsa fiducia nelle proprie ragioni, ovvero ad un eccesso di fiducia nel fatto che il Collegio non avrebbe “osato” mettere in discussione le decisioni endofederali di primo e secondo grado.
Queste ultime, da un punto di vista metagiuridico, poste a tutela del “sacro” principio secondo cui “the show must go on “.
Principio che, per esigenze di interesse economico, dovrebbe prevalere su ogni altro, anche su quello che l’ordinamento statale pone a tutela della salute individuale e collettiva.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile Area Legale Federsupporter