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Federsupporter, la ricostruzione dei fatti ed un convincimento del giudice sportivo risultano privi di fondamento

di Marina Beccuti
Fonte: Federsupporter

Una semplice ricostruzione del “pensiero” del Napoli, interpretato dal Giudice, contrapposto alla causa di forza maggiore prevista dalla normativa sportiva ( art. 55 NOIF) ha portato per il Club la perdita della partita e la penalizzazione in classifica (art. 53, comma 2 NOIF).

Immaginate solo se il Napoli fosse partito per Torino e, in conseguenza dell’assoluto divieto della ASL, avesse dovuto procedere, poi, il 4 ottobre ( giorno della partita) all’isolamento domiciliare a Torino…..!!!!

Comunque, il provvedimento della ASL , intervenuto alle 14,13 del 4 ottobre non avrebbe consentito al Napoli di presentarsi allo stadio alle ore 20,45 per disputare la partita, anche se il Napoli si fosse recato a Torino non tanto il 3 ottobre , ma ben prima.

Per cui la mancata partenza del Napoli per Torino il 3 ottobre a NULLA rileva ai fini della possibilità per il Napoli di disputare la partita.

Di seguito l’analisi tecnico-giuridica dell’Avv. Massimo Rossetti.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA AL CASO JUVENTUS-NAPOLI

La Società Napoli è stata sanzionata con la perdita a tavolino per 3 a 0 della partita non giocata il 4 ottobre, alle ore 20,45, con la Juventus , oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica.

Il motivo di tale decisione si basa, essenzialmente, sul fatto che il Napoli, a prescindere dal provvedimento della ASL territoriale, intervenuto il 4 ottobre alle ore 14,13, avrebbe deciso, di sua spontanea volontà, di non recarsi a Torino per non giocare la partita.

Il Giudice sportivo deduce il proprio convincimento dal fatto che il Napoli aveva disdettato il programmato volo charter per Torino il giorno precedente, 3 ottobre.

Pertanto, secondo il Giudice, ove pure non fosse intervenuto il provvedimento della ASL, il Napoli avendo disdettato quel volo, si sarebbe messo, per sua esclusiva volontà, nella condizione di non poter giocare la partita il 4 ottobre alle ore 20,45.

Una ricostruzione dei fatti ed un convincimento che risultano privi di fondamento.

Nessuna regola sportiva impone alla squadra che deve giocare in trasferta di recarsi nel luogo dove si deve disputare la partita il giorno prima .

Le sanzioni derivano, soltanto, dalla constatazione che una squadra di calcio non si presenti nei termini regolamentari previsti per giocare la gara.

E,’ quindi, del tutto apodittico e indimostrabile quanto ritenuto dal Giudice sportivo e cioè che “ la prestazione sportiva da parte della Società Napoli che fin dalla sera precedente aveva provveduto a disdire il viaggio aereo programmato con charter, era nel frattempo divenuta oggettivamente di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità della gara” .

Dunque, secondo il Giudice sportivo, per il Napoli sarebbe stato impossibile con un volo charter recarsi a Torino il 4 ottobre per giocare la partita lo stesso 4 ottobre alle ore 20,45.

Al contrario ciò sarebbe stato possibile ed è assolutamente indimostrabile presupporre, con assoluta certezza, che il Napoli, avendo disdetto il programmato volo charter per Torino il 3 ottobre, avesse già deciso, spontaneamente, di non giocare la partita il successivo 4 ottobre alle ore 20,45.

Laddove,quella del Giudice sportivo appare, ictu oculi, un tipico classico processo alle intenzioni.

Le uniche cose certe, al di là di quelle che appaiono mere supposizioni sono che il Napoli si è trovato nell’oggettiva impossibilità di recarsi a Torino per disputare la partita, alle ore 14,13 del 4 ottobre e che non può affatto escludersi a priori ed è indimostrabile che lo stesso Napoli, senza quell’impedimento, non avrebbe avuto alcuna possibilità di recarsi a Torino con un volo charter il 4 ottobre, in tempo utile per essere presente allo stadio alle ore 20,45.

Aggiungo che ove il Napoli, come programmato, si fosse recato a Torino il 3 ottobre ed il giorno dopo, alle ore 14,13, fosse intervenuto il provvedimento della ASL, gli sarebbe stato impedito , comunque, di disputare la partita, dovendo Immediatamente rispettare l’obbligo impartito da una Autorità Pubblica di porre i propri giocatori in autoisolamento.

Non solo, ma questi ultimi sarebbero stati costretti ad autoisolarsi a Torino per tutto il periodo prescritto di quarantena, non potendo neppure fare ritorno a Napoli per tale periodo o, in ogni caso,fino a che una serie di tamponi non ne avesse accertato la cessata contagiosità.

Sulla “ legittimità ( e, ancor più, ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività”, lo stesso Giudice sportivo ammette di non poter esprimere alcuna valutazione.

Ne consegue che, per stessa ammissione del predetto Giudice, la decisione di quest’ultimo si fonda esclusivamente sul fatto che, al di là del provvedimento della ASL del 4 ottobre,il Napoli avesse deciso, del tutto discrezionalmente e volontariamente, già il 3 ottobre di non giocare la partita.

Quanto, poi, all’obiezione mossa da qualcuno per cui, in ogni caso, confermate le sanzioni in tutti i gradi della Giustizia sportiva, le sanzioni medesime non sarebbero impugnabili dinanzi al TAR del Lazio, perché rilevanti solo nell’ambito sportivo, ribadisco che le sanzioni disciplinari sportive sono giustiziabili dinanzi al predetto TAR qualora, come nella fattispecie, siano suscettibili di incidere negativamente sulla Società sanzionata, sia in termini economici, sia in termini di onorabilità.

In tema di rilevanza esterna delle suddette sanzioni che ne giustifichino, ove confermate in tutti i gradi della Giustizia sportiva, l’impugnabilità dinanzi al TAR del Lazio, sottolineo che esse esporrebbero la Società Napoli ad eventuali azioni risarcitorie da parte della Juventus, società quotata in Borsa, in quanto parte lesa nonché da parte dei singoli azionisti di quest’ultima, sofferenti un pregiudizio cagionato dal Napoli, derivante da non essersi potuta giocare la partite per responsabilità dello stesso Napoli.

Infine, mi permetto di invitare alla prudenza tutti coloro i quali, pubblicamente ed apertamente, hanno affermato ed affermano o hanno insinuato ed insinuano che il provvedimento della ASL sia stato adottato per favorire il Napoli e grazie ad indebite interferenze di quest’ultimo, perché in mancanza, allo stato, di prove o di indizi gravi , precisi e concordanti, che raffigurino tali affermazioni o insinuazioni, corrono il serio rischio di dover rispondere, personalmente e civilmente, del reato di diffamazione ex art. 595 CP, per giunta aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e/o commesso con l’uso di organi di informazione.

Avv. Massimo Rossetti - Responsabile area legale Federsupporter

FEDERSUPPORTER