La Cassazione conferma la tesi di Federsupporter sull’illegittimità del Daspo collettivo
Con una decisa presa di posizione, anomala per un Giudice normalmente cauto nelle espressioni lessicali, il giudizio della Suprema Corte sul Daspo collettivo è tranciante: una “ legislazione compulsiva” che segue logiche normative proprie “della dottrina nazionalsocialista tedesca”.
Questa dura presa di posizione che, con legittimo orgoglio, viene commentata nelle Note allegate dell’Avv. Massimo Rossetti, è, ad avviso di Federsupporter,anche applicabile ai recenti provvedimenti sull’installazione delle barriere nelle Curve dello Stadio Olimpico e costituisce un ulteriore valido motivo per rinnovare la richiesta di incontro al Prefetto di Roma, richiesta formalizzata, via e-mail, in data odierna.
Alfredo Parisi
Presidente Federsupporter
Roma 25 luglio 2016
La Cassazione dà ragione a Federsupporter: il Daspo collettivo deve rispettare il principio costituzionale di personalità della responsabilità
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Con mie Note del 10 luglio 2014 “ La violenza nel calcio: più repressione, più Daspo o meno vuoto tra i potenti ed i poteri del calcio ed il resto della società civile ?” (www.federsupporter.it), rilevavo,tra l’altro : “Circa i prospettati daspo collettivi, esprimo le mie forti perplessità, non solo quanto alla loro efficacia, ma anche, anzi, soprattutto, quanto alla loro legittimità. Ciò alla luce di numerosa e consolidata giurisprudenza costituzionale, di merito, di legittimità, ordinaria ed amministrativa, che non ritiene il daspo, misura di prevenzione atipica, scindibile dai comportamenti tenuti in concreto dal soggetto socialmente pericoloso. In altre parole, sembra di dubbia tenuta costituzionale presumere pericoloso, a prescindere dai comportamenti in concreto tenuti, una persona, per il solo fatto di appartenere o di fare occasionalmente parte di una collettività ( associazione o gruppo) “ .
Successivamente, nel contesto della “Lettera Aperta” in data 15 aprile scorso, inviata all’ex Prefetto di Roma, Dr. Franco Gabrielli, avente ad oggetto le barriere divisorie nelle Curve dello Stadio Olimpico di Roma ( lettera consultabile suwww.federsupporter.it), posto che tali barriere avevano ed hanno sostanziale natura e scopo, così come il Daspo collettivo, di una misura di prevenzione, pure collettiva, Federsupporter osservava quanto segue .
“Barriere che, in realtà, secondo dichiarazioni pubbliche del Questore di Roma, assolverebbero, non solo e non tanto, come da Lei specificato, alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, intesa come incolumità pubblica, quanto, esclusivamente o prevalentemente, ad una funzione di prevenzione, che prescinde dalla commissione di delitti, non personalizzata ed individualizzata.
Pericolosità che, viceversa, ai sensi dell’art. 203 CP, così come la responsabilità penale ( art.27, comma 1, Costituzione), non può che essere personale.
Pericolosità, inoltre, che non può essere mai presunta, bensì che deve essere fondata su fatti concreti ed attuali, non risalenti nel tempo.
Pericolosità collettiva, dunque, configurabile solo ove si ritenesse che i suddetti frequentatori appartengano tutti, indistintamente ed indiscriminatamente, ad una societas sceleris o siano, quantomeno, concorrenti esterni o morali con siffatta societas.
Concorso esterno che, volendosi assimilare l’insieme dei tradizionali frequentatori delle Curve ad una associazione criminale organizzata, si ha quando un soggetto, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce un contributo, materiale o morale, munito di una reale efficienza causale, sinergico con quello dei partecipi all’associazione stessa.
Contributo che necessita, a tal fine, di una valutazione ex post, non ex ante, della pericolosità di esso ai fini dell’influenza sulla verificazione dell’evento lesivo, richiedendosi la consapevolezza e la volontà di interagire con i partecipi al sodalizio criminale per la realizzazione del reato
Quanto al concorso morale, esso non si identifica con la semplice connivenza, che consiste in una assistenza passiva alla perpetrazione di un reato, ma, si identifica con l’agevolazione e/o il rafforzamento del proposito criminoso altrui; agevolazione e rafforzamento che vanno esclusi ove si sia verificata una adesione o giustificazione al fatto criminoso avvenuta successivamente a quest’ultimo.
D’altra parte e più in generale, discriminare i cittadini, non in base ai loro comportamenti uti singuli, bensì in base all’appartenenza a determinate classi, collettività, associazioni, gruppi, organizzazioni, purchè non criminali, è proprio, non di uno Stato liberale e democratico, bensì di regimi autoritari e totalitari che intendono, non la società al servizio dell’individuo, ma l’opposto e, cioè, l’individuo al servizio della società.
Tutto ciò premesso, è con, credo, legittimo orgoglio che Federsupoporter prende oggi atto della sentenza n. 22266 della Cassazione, III Sezione Penale, emessa il 3 febbraio e depositata in Cancelleria il 27 maggio 2016.
Tale sentenza, infatti, ha annullato le ordinanze in data 10 dicembre 2014 del GIP del Tribunale di Catania, convalidanti il Daspo comminato dal Questore di Catania ad un gruppo di venti tifosi del Bologna, recatisi a Catania per assistere alla partita di Serie B Catania-Bologna, sul cui pullman erano state rinvenute armi improprie ed altri oggetti illeciti ( manganelli, coltelli, razzi, etc.).
I motivi dell’annullamento, preliminarmente affermato il principio di “ pieno controllo di legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede….. ( ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma”, vengono specificati come segue.
“Al riguardo, va evidenziato che nel solco della legislazione” compulsiva” che ha caratterizzato la disciplina diretta a prevenire violenze in occasioni di manifestazioni sportive, è stato introdotto, dall’art. 2 Dl 22/ 08/ 2014, n. 119 ( conv.in l.17 ottobre 2014, n.146), il cd.”Daspo di Gruppo”, che prevede una durata non inferiore a tre anni ( art. 6, comma 5, l.401 del 1989) per i casi di “condotta, sia singola che di gruppo,evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione (art.6, comma 1, l.401/89).Ebbene, pacifica la natura amministrativa del divieto di accesso, la natura giuridica ambigua della misura dell’obbligo di comparizione, attratta nell’area delle misure di prevenzione atipiche,implica comunque la necessità di un confronto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 Cost. Invero, sebbene l’art. 27, comma1, delimiti l’operatività del principio espressamente alla sola responsabilità penale, e nonostante la giurisprudenza costituzionale escluda che esso possa assumere rango di parametro di costituzionalità con riferimento alle violazioni amministrative ( di recente Corte Cost. n.286 del 28/07/2010),pur essendo principio ordinario riconosciuto in materia amministrativa dall’art. 3 l.689 del 1981, nondimeno va escluso che l’applicazione di una misura di prevenzione atipica quale l’obbligo di comparizione in occasione di manifestazioni sportive, limitativa di primari beni di rilevanza costituzionale, possa essere fondata su una responsabilità collettiva, retaggio di trascorse, e non illuminate, epoche storiche e giuridiche. Del resto, anche alla luce dei criteri sostanzialistici di individuazione della materia penale, costantemente affermati dalla Corte EDU di Strasburgo a proposito dell’art.7 CEDU, non può negarsi che il Daspo, nella dimensione prescrittiva, si connoti in termini di misura parapenale, in ordine alla quale una interpretazione convenzionalmente conforme impone il rispetto dei fondamentali principi costituzionali penalistici. In tal senso, deve dunque affermarsi che l’applicazione del Daspo, nella dimensione prescrittiva dell’obbligo di comparizione, deve rispettare il principio di personalità sancito dall’art. 27, comma 1, Cost.
Tanto premesso, va altresì evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito, anche a Sezioni Unite, che tra i presupposti di applicabilità della misura vi è il fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura ( Sez.U, n.44273 del 27/10/2004, Labbia,R.v. 229110).
Del resto, anche il tenore sintattico della norma che, introdotta successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite, individua la fattispecie delle condotte violente di gruppo non fonda una ascrizione di responsabilità in grado di prescindere dalla partecipazione individuale all’azione di gruppo; l’art.6, comma 1,l.401/89, infatti, descrive la condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione,individuando la latitudine ermeneutica ed applicativa della fattispecie in termini tali da escludere la mera connivenza o, addirittura, la semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all’interno di un gruppo; in altri termini, la violenza ( intesa in senso ampio, comprensiva della minaccia e dell’intimidazione, anche nella forma tentata), di gruppo, legittimante l’adozione del Daspo, nella dimensione ( anche) prescrittiva, richiede un quid pluris rispetto alla mera presenza nel gruppo, consistente nell’individuazione di un ruolo attivo-inteso come adesione e/o apporto del singolo ad azioni violente, minacciose o intimitadorie- di ciascun appartenente al gruppo…..omissis…. Non è dunque la presenza nel gruppo a rilevare ai fini dell’applicazione del Daspo, bensì la partecipazione individuale all’azione del gruppo, che, nella medesima, sebbene inversa, prospettiva dell’attenuante della folla in tumulto, fonda l’aggravamento della misura sotto il profilo temporale, per la ritenuta maggior pericolosità insita nella partecipazione. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha convalidato la misura nei confronti di tutte le persone presenti a bordo del pullman ove sono state rinvenute le armi improprie e gli altri oggetti contundenti, per la sola condizione di essere presenti, ma prescindendo da qualsivoglia elemento concreto in grado di indiziare il fatto del collegamento tra i singoli e le armi”.
Come si può, dunque, constatare, si tratta di una decisione, quella di cui sono stati sopra riportati ampi brani, di fondamentale importanza, che dovrebbe indurre sia il legislatore sia le Autorità statali a riflettere sulla legittimità di certe norme emanate ed applicate nell’ambito di quella che la Cassazione definisce “ legislazione compulsiva, retaggio di trascorse, e non illuminate, epoche storiche e giuridiche”, addirittura evocanti, sempre secondo la Cassazione, “ la logica di un tipo normativo elaborato dalla dottrina nazionalsocialista tedesca”.
Ed è, pertanto, alla luce di tali motivazioni e principi, che Federsupporter, con lettera in data odierna, indirizzata al nuovo Prefetto di Roma, D.ssa Paola Basilone, reiterando la richiesta di incontro, già avanzata con precedenti lettere del 30 maggio e del 16 giugno scorsi, sottopone all’attenzione del Prefetto l’esigenza di rivedere la misura adottata con l’introduzione delle barriere divisorie nelle Curve dello Stadio Olimpico di Roma.
Misura che, con ogni evidenza, appare anch’essa contraria a quanto autorevolmente sancito dalla Cassazione con la sentenza in oggetto.
Avv. Massimo Rossetti