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Ultimi verdetti del Giudice Sportivo, chiusura curve

di Marina Beccuti

Il Giudice Sportivo di Serie A ha deliberato oggi la chiusura di alcuni settori delle tifoserie calde dell'ultimo turno di campionato. In seguito al "continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco", fatto avvenuto durante la sfida tra Salernitana e Udinese, il club campano dovrà giocare una gara con il settore Distinti privo di spettatori, più un'ammenda di 30.000 euro, con diffida, al club".

Per gli scontri tra Spezia e Salernitana il Giudice Sportivo ha così deciso: "La Soc. Spezia ha l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri".

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA  per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni oggetti nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA  per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato un accendino ed un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
 


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