.

Le decisioni del giudice sportivo dopo l'11esimo turno

di Marina Beccuti
Fonte: www.legaserieb.it

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 12.23 del 24 ottobre 2011) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS circa la condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore De Jesus Cristian Jonathas (Soc. Brescia) nei confronti del calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo (Soc. Grosseto);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore De Jesus, che avanzava in possesso della palla nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore Ronaldo: entrambi cadevano al suolo. In tale frangente, a terra, il calciatore bresciano sferrava con la gamba sinistra un calcio alla schiena dell’antagonista, che ne era attinto all’altezza della scapola sinistra, con palesi conseguenze dolorose. Il giuoco riprendeva con l’effettuazione di un calcio di punizione a favore della squadra ospitante per la condotta fallosa del De Jesus, poichè il Direttore di gara - come dichiarato telefonicamente su richiesta di questo Ufficio - “ non aveva visto” il successivo e deplorevole gesto compiuto al suolo dal calciatore De Jesus Cristian Jonathas.
Gesto intenzionale e potenzialmente lesivo per l’energia impressa e per la zona del corpo attinta, integrante quindi gli estremi di quella “condotta violenta” che, rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35 – co. 1. 3 CGS, con conseguente sanzionabilità ex art. 19 – co. 4 lettera b) CGS.
P .Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale,
delibera
di sanzionare il calciatore De Jesus Cristian Jonathas (Soc. Brescia) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
*********
32/89
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Pescara e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 - n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
*********
Ammenda di € 25.000,00 con diffida : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori: 1) verso l'11° del primo tempo, iniziato un fitto lancio di oggetti di varia natura (pezzi di ceramica divelti da locali igienici, bottiglie di vetro, seggiolini in plastica, un bengala e simili) nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, reiterando tale pericoloso comportamento, nel corso dell'intera gara, e cagionando in tal modo lesioni personali ad uno spettatore; 2) indirizzato, al 36° del secondo tempo, un coro insultante all'allenatore della squadra avversaria; 3) al termine della gara, incendiato nel proprio settore materiale plastico di varia natura; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso della gara, indirizzato reiteratamente alla tifoseria avversaria cori insultanti; 2) al 31° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.
b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FOGLIO Valerio (Albinoleffe): per avere, al 23° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro locuzione ingiuriosa.
32/90


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'AIELLO Rocco (Albinoleffe): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DAFFARA Manuel (Albinoleffe): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DEMAIO Sebastien (Brescia): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
FIGLIOMENI Giuseppe (Varese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ROMEO Alessandro (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AUGUSTYN Blazej (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DJURIC Milan (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
DONATI Massimo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Mehmet (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


Altre notizie
PUBBLICITÀ