Le decisioni del giudice sportivo dopo la decima giornata
Fonte: www. lega-serieb.it
Queste le decisioni del Giudice Sportivo riguardo alle società:
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Decima giornata andata sostenitori delle Società Crotone, Juve Stabia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12 - n 3, CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13 - n. 1 - lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcune palle di carta, una delle quali colpiva un Assistente al capo; per avere inoltre, al 15° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - co. 1 - lett. a) e b), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa un minuto; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUDEL Alessandro (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
CAMISA Alessandro (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CASCIONE Emmanuel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSTA Andrea (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
D'ALESSANDRO Matteo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PEDERZOLI Alex (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).